Statuto

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’associazione di promOzione sociale denominata  L’Altro circolo — Centro culturale di iniziativa Omosessuale – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. e 5 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice de1 Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalita civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtii dellfiscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilixza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manif’estazione esterna della medesima.

  • L’Associazione é disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme stauitaiie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha >-ede nel Comune di Viterbo.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutarie purchè all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del   Consiglio  Dkettivo   possono  essere inoltre   istituite  sedi operative de11’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi de1l’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’ Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

  • Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiehe e di utilità sociale 1”Associwione svolte, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. o28, e successive modificazioni, e interventi, semizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, Il. 112, e successive modificazioni (a):

  • organizzazione e gestione di attìvità culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i);
    • alloggio sociale. ai sensi del decreto del Ministero delle infi’astrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali. sanitari, culturali, formativi o lavorativi (q).
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

.sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo(u);

  • promozione della cultura della legalita,“ della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (v);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, ri, 244 (w);

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni eonfiscati alla criminalità organizzata

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ssociazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

‘>             • la Oreazìone delle condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena

visibilità di ogni persona gay, lesbica. bisessuale, transessuale e transgender e queer;

  • la realizzazione di azioni per combattere il pregiudizio, le discriminazione e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei/lle volontari/e, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
    • la creazione e.gestione di servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale e di promozione della salute;
    • l’attivazione di linee telefoniche di supporto e di aiulo come per esempio ‘Telefono.amico”;
    • la realizzazione di.iniziative culturali per sensibilizzare e informare sui diritti delle persone LGBTQ;
    • la promozione della socializzazione delle pedone LGBTQ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
    • la promozione di una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civile, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni ne11’opinione pubblica attraverso l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti ed occasione d’informazione;
    • la lotta per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale, all’identità ed espressione di genere nonché per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
    • la messa in atto di azioni per essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche a8ìnohè siano messe in atto pratiche antidiscriminatorie e di supporto all’azione di tutela dei diritti dell’associazione;
    • il sostegno alle azioni e alle rivendìcazioni delle persone bisessuali, transessuali, transgender, queer e dei movimenti di rivendicazione dei diritti delle donne;
    • la lotta alle discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all’HIV, promuovendo il loro inserimento sociale e la la loro valorizzazione favorendone l’inserimento lavorativo;
    • la promozione di una sessualità libera, consapevole e informata;
    • la promozione dell’educazione sessuale, della conoscenza e la diffìisione delle pratiche del sesso sicuro, anche nelle scuole;
    • il sostegno ad azioni riguardanti le problematiche degli anziani LGBTQ e il rapporto tra le generazioni;
    • il sostegno alla creazione di luoghi e spazi per aumentare le occasioni ed i momenti di scambio e convivialìtii per favorire l’inclusione sociale di persone con disagio sociale;
    • la realizzazione di iniziative culturali, ludiche, ricreative e di socialità;

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  • la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunita,“ dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
  • lo sviluppo di forme di prevenzione .e di lotta all’esclusione, al razzìsmo, alla xenofobia, a11’into1leranza, al disagio, all’emarginazione, .alla! .solitudine e a1l’omofobia palese e nasco ,
  • la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui ne11’immigiazione e nellànterculturauna risorsa per la comunità;
  • l’affermazione .della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere;
  • la promozione di politiche di difesa e di sostegno alle persone LGBTQ, diversamente abili e/o con problemi.di salute e disagio mentale;
  • il sostegno per la realizzazione di un modello di società eco-sostenibile;
  • la promozione di attività di ricerca e di promozione culturale quale contributo allo sviluppo della comunità LGBTQ;
  • la produzione e la programmazione culturale, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e arti visive sulle tematiche trattate dall’associazione;

a valorizzazione del contributo delle persone LGBTQ immigrate in Italia;

anizmre viaggi e passeggiate mirati alla conoscenza dei luoghi significativi della cultura dell’arte in Italia;

ganizzaziorie di uscite nel periodo invernale per la distribuzione di coperte e bevande s de alle persone senza fissa dimora;

rganizzazione di unità di strada nel periodo estivo per la distribuzione di materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili (HIV/AIDS) e preservativi.

  • L’Assocìazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle dì interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sonp individuate con apposita delibera de11’Assemblea.
  • .L’Associazione può esercitare anche attivita” di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non eorrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  • L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All’Assocìazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. 11 numero degli associati non puo essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

.2. Sono associati de1l’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti alni, se domanda scritta, verranno ammessi !dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione. annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

11 Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

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La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all‘interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

  • In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Dfiettivo deve, entro 60 gìomì, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, puo chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  • La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione a1l’Assoeiazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere da1l’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al1’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per

iip elega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

li associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli i dell’Associazione e di pagare le quote sociali nel1’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. olontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato la realizzazione degli scopi de11’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi sensualinente assegnata.

” 6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività dì volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta at Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organì associativi, tenga un comportamento lesivo de11’immagine de1l’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’assoeialo interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato eon lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemb1ea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione de1l’Assemb1ea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

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Art. 8 Organi dell’Associazio ne

1. Gli organi del1’Associazione sono:

  1. l’Assemblea degli Associati;.
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha dixitto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitogli da altri associati.
  4. In particolare 1’.Assemblea ha il compito di:

‘        delineare,  esaminare  ed approvare gli indirizzi, i    programmi  e le direttive generali dell’Associazione;

Vfi   individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

3       deliberare sul bilancio consuntivo e su11’eventua1e preventivo;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;

  • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5    deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai >-ensi dell”art. 5 del presente Statuto;

  • deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell”associato interessato, ai sensi dell’art. 7 de1 presente Statuto;
  • deliberare su ognì altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. L’Assemblea ha inoltre il compito di:
  • deliberare sulle modifiche dello statuto de11’Associszione;
  • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione de11’Assoeiazione stessa.
  • Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti

gÌÌ  tSSOcI8tÌ.

Art. 10 Convocazitine de1I’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e 1″Assemblea deve essere tenuta entrO 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni de1l’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l avvenuto recapito ento il pIedetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente de11’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente de11’Assemb1ea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemb1ea.
  3. L’Assemb1ea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà piu uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’ Associazione è necessaria la presenza deìla maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento de11’Associazione e felativa devoluzione del patrimonio residuo deve essexe deliberato con ìl voto favorevole dì almeno i tte quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni de11’Assemblea devono constare da vexba1e sottoscritto dal Presidente dell’Assemb1ea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. onsiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Consiglio Direttivo è eletto dal1’Assemb1ea degli Associati. Esso è compostt› da un minimo di ne d un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più memb , il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto 1 associatO o gli associatl che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. lu ogni caso i nuovi consiglieri scadpno insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  • Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclu>-ione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consiintivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione de1l’Assemblea degli associati. oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da ìnvìarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l oIa, nonché 1’ elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Dfiettivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente piu anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

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dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscfitte dal Presidente e dal Segretario. Ognì associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribiizioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite da11’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Assoeiazìone.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  3. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  4. assegnare tra f suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  5. amministrare le risorse economiche de11’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio poteIe al riguardo;
  6. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e 1’eventuale bilancio preventivo de1 successivo esercizio, da sottoporre all’apprnvazione de11’Assemb1ea;
  7. qualora lo .ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specífici e .organizzativi della vita dell’Associaziooe. Detto iegolamento dovrà essere sottoposto per 1’approvazione all’Assemb1ea che delibererà con .maggioranze oidinarie;

        indire adunanze, consegui, ecc.;

’ g) deliberará tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; delibeiare l’adesione de1l’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusíone degli associatü,

deliberare, in caso di particolari necessitá, di assumere lavoratorí dipendenti o avvalersi di pre one di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associam secondn quanto disposto da1l’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

proporre a11’Assemb1ea il conferimento di onorífiGenze e/o di cariche onorífiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attivitã proprie dell’Assocíazione; ai non associati a favore dei quali é deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. .6, comma 3;

        istituiie sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabi1e/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

  1. 11 Presidente è il rappresentante legale del1’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente de1l’Assemb1ea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre armi ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
  5. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del1’Assemb1ea e del Consiglio Direttivo;
  6. é delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fìsica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la fìrma abbinata di altro componente il Consiglio.

  • Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  • In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, coit l’obbligo di riferirne allo stesso nella prìma riunione successiva.
  • Il Vìce Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni del1’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e)      la redazione dei libri verbali nonehé del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

  • Al Tesoriere spetta il compito di:
  • tenere ed agg•iornare i libri contabili;
  • predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora 1’ Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo. ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee aJl’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tre i evisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo:

  • igila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ’nistrazione;
  •   igila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiehe, solidaristìche e di utilità sociale.

11 componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle opefazioni sociali o su delerminati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.

l 17/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

  1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri;
    1. libro degli associati;
    1. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    1. libro delle adunanze e delle deliberazioni de1l’Assemb1ea;
    1. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

  1. Le entrate de11’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  2. quote associative e contributi degli associati;
  3. erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanó da attività di raccolta fondi;
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti.in convenzione;
  • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

  • E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogpi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo..
  • Il pabimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi. entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attivita“ statutaria ai fìni dell’esc1usivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consmtivo .e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli sociali, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla

re   one dei revisori, qualora nominati.

  • bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lascìti ricevuti. Oli eventuali utili o avanzi di ge ’one, cosl come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti ri ppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi de1l’Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione de11’Associazione è deliberato da11’Assemb1ea, secondo le modalità indicate dall’M 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemb1ea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Assooìazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo de11’Uffieio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. ri- 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e. in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.